Addobbi di Natale in condominio: regole e divieti

E' arrivato il periodo più scintillante dell’anno, il Natale. Ogni anno inizia la corsa all’addobbo più bello e appariscente, ma cosa succede se si abita in condominio?

Cosa dice il regolamento di condominio?

Il regolamento di condominio contiene la serie di norme, accettate e votate dai condòmini, che vanno rispettate. Per questo motivo, è buona norma controllare sempre il regolamento per capire se si sta intraprendendo un’azione specificatamente vietata. 

Gli addobbi di Natale non fanno di certo eccezione a questa regola. Il condominio dunque, dovrà verificare se nel regolamento di condominio si fa riferimento ad alcuni tipi di addobbi che sono vietati

Chi viola il regolamento, in quanto contratto tra i condòmini, può rischiare di incorrere in ammonimenti o sanzioni, anche queste specificati nel testo.

Qualora non si faccia riferimento ad alcun divieto il condomino sarà legittimato ad addobbare la sua proprietà, che va dalla porta d’entrata al balcone, come vuole. 

Addobbi di Natale vietati in alcuni condomini: quali?

Nonostante vi sia un regolamento condominiale che ha il compito di indicare la lista dei comportamenti ammessi e di quelli vietati, esiste un caso che sovrasta l’autorità di questo documento. 

Gli addobbi di Natale, infatti, sono vietati in tutti i condomini che si trovano al centro città per il valore dell’immobile.

È vietato installare luci o altre decorazioni per chi abita in palazzi storici o dall’alto valore culturale.

Quando gli addobbi di Natale violano il “decoro architettonico”

Può capitare che luci e addobbi natalizi in condominio siano vietati perché rovinano il decoro architettonico. Che significa? Questo concetto si riferisce all’estetica dell’edificio e serve a tutelare la bellezza della facciata. La definizione di “decoro architettonico”, concetto tutelato dalla legge, è stata elaborata dalla Corte di cassazione (sentenza n. 8731/1998):

“Per decoro architettonico del fabbricato, ai fini della tutela prevista dall’art.1120 c.c., deve intendersi l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che connotano il fabbricato stesso e gli imprimono una determinata, armonica, fisionomia. L’alterazione di tale decoro può ben correlarsi alla realizzazione di opere che immutino l’originario aspetto anche soltanto di singoli elementi o punti del fabbricato tutte le volte che la immutazione sia suscettibile di riflettersi sull’insieme dell’aspetto dello stabile.”

Qualsiasi decorazione, fabbricato o installazione può alterare il decoro architettonico, e chi infrange il divieto, ove presente nel regolamento, non solo dovrà rimuovere gli addobbi ma rischia anche la multa fino a 800 euro.

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