Animali in condominio

Il nuovo regolamento sugli animali in condominio

Quando si parla degli animali in condominio le opinioni in merito sono contrastanti: da una parte c’è chi li accetta o che magari ne possiede, dall’altra chi non è d’accordo e vorrebbe impedirne l’entrata. Chi avrà ragione? Sarà possibile impedire l’accesso al condominio agli animali?. Con questo articolo cercheremo di fare chiarezza.

Con la riforma del condominio 220/2012 la giurisprudenza ha deciso di introdurre degli articoli che possano appianare le discussioni facendo chiarezza. In particolare l’articolo 1138, comma 5, del Codice Civile stabilisce che il regolamento condominiale non può impedire la presenza di animali all’interno del condominio. Anche prima dell’intervento normativo, la giurisprudenza si era pronunciata contro l’ipotesi di vietare categoricamente il possesso di animali ai condòmini (cfr. Cass. civ. n. 3705/2011). Tutto ciò, riconoscendo la legittimità di un intervento limitativo del diritto di proprietà nella sola ipotesi in cui il proprietario dell’immobile si fosse contrattualmente obbligato a non detenere animali nella propria unità abitativa (cfr. Trib. Piacenza, 10.04.2001).

Nonostante la legge stabilisca che il regolamento condominiale non possa vietare ai condomini di possedere un animale tuttavia alcuni pensieri divergono sull’ipotesi di applicabilità dell’art. 1138 c.c. agli altri regolamenti esistenti. È il caso, per esempio, del regolamento di contratto. Su questa ipotesi dunque due sono le tesi: una cosiddetta restrittiva, che sostiene che l’art. 1138 c.c. non sia applicabile anche agli altri regolamenti e una cosiddetta estensiva per la quale il 1138 sarebbe valido per tutti i regolamenti.

Accesso alle parti comuni

Finora ci siamo occupati di analizzare cosa dice la legge per quanto riguarda il possesso di un animale all’interno della proprietà esclusiva. Per quanto riguarda le parti comuni trova applicazione la disciplina dell’articolo 1102 c.c. che impone di contemperare gli interessi di tutti i comproprietari, garantendo il pieno e libero uso e godimento da parte di ognuno senza abusi in danno agli altri.

Ciò permette dunque al padrone di far transitare il proprio animale nelle aree comuni comprese scale e ascensore.

Ammessa, dunque,  la legittimità della presenza degli animali nelle singole unità immobiliari è importante che il padrone dell’animale segua delle regole di serena convivenza. La violazione di tali norme potrebbe costituire condotta idonea ad impedire agli altri l’uso secondo diritto del bene comune, e giustificare il divieto di transito e permanenza nello stesso dell’animale.

Tra le regole che il padrone di un animale domestico è tenuto a seguire ci sono:

  1. Tenere l’animale al guinzaglio e dotarlo di museruola qualora fosse necessario;
  2. Rispettare le regole igienico sanitarie;
  3. Evitare che i versi dell’animale possano disturbare il vicinato (es. abbaio prolungato ecc..).

Cosa s’intende per animale domestico?

Il Codice civile non consente più di vietare la detenzione in condominio di “animali domestici”. Non spiega, però, quali specie possono rientrare in questa definizione.

Poiché le leggi esistenti forniscono più che altro definizioni descrittive di tale categoria di animali (senza fornire elenchi), con riferimento generale a quelli che tradizionalmente vivono con l’uomo e da questo dipendono, si deve ritenere che nei condomini si possano liberamente tenere le specie che più comunemente e da più tempo sono scelte per finalità di affezione o compagnia (come cani o gatti o pesci ornamentali).

Questo significa che deve ritenersi, invece ancora garantita la possibilità di impedire la presenza in condominio di animali esotici (come ad esempio i serpenti o gli altri rettili).

Regole diverse per l’inquilino?

Il contratto di locazione per la sua natura prevede delle regole diverse riguardo la detenzione di animali domestici in condominio. Il proprietario dell’appartamento, in qualità di locatario, può infatti vietarne la proprietà. Da ricordare che il contratto trae la sua validità dalla registrazione. Nel caso in cui, quindi, il contratto non venga registrato l’affittuario non dovrebbe sottostare ad alcun obbligo.

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